L’articolo 66

Il giorno 24 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto leggeDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“: in pratica il testo del decreto relativo alle liberalizzazioni dal Governo Monti. Il testo è entrato in vigore il giorno stesso.

L’art. 66 del decreto, contiene alcune disposizioni che disciplinano “la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola”.

Secondo le nuove disposizioni
ogni anno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta un decreto volto all’individuazione di terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.
Questi beni saranno venduti a cura dell’Agenzia del demanio: direttamente, nel caso in cui l’immobile possieda un valore inferiore a 100.000 euro, oppure mediante asta pubblica, se il valore supera i 100.000 euro. Ai terreni venduti non potrà attribuirsi una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano trascorsi venti anni. Dopo di che su quel terreno acquistato si potrà fare altro.

Le Regioni, le Province e i Comuni, dunque, di loro iniziativa, ma anche su richiesta dei soggetti interessati, potranno vendere i beni di loro proprietà; non solo quelli a vocazione agricola, ma anche – recita l’art.66 – quelli trasferiti dallo Stato alle Regioni nel 2010 (decreto legislativo n. 85 del 2010). Quali sono questi beni? I beni appartenenti, tra gli altri, al demanio marittimo, nonché quelli appartenenti al demanio idrico. In questo caso, tuttavia, non è chiaro se anche a questi beni si applichi il vincolo – ventennale – della destinazione agricola. Anche perché, per la natura di questi beni, non si vede in che senso essi potrebbero avere una destinazione agricola o una vocazione agricola. Se così fosse, però, non occorrerebbe neppure attendere venti anni prima di cambiarne la destinazione d’uso. E, forse, chi comprerà farà di essi ciò che vorrà in tempi brevi. Potrà liberamente disporre del lido del mare, della spiaggia, di un fiume, di un lago o di un torrente.

L’art. 66 stabilisce che possono essere venduti anche “terreni ricadenti all’interno di aree protette”. Cioè i parchi nazionali, quelli regionali e degli altri enti pubblici.

Sui beni posti in vendita, è detto nel decreto, i giovani imprenditori agricoli, e cioè coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, vanteranno comunque un diritto di prelazione.

Quanto ricavato dalla vendita sarà destinato alla riduzione del debito pubblico.

 


Le terre demaniali sono di tutti e non devono essere proprietà di nessuno. ci occupiamo di individuare dove sono le terre demaniali per impedirne la vendita e progettare su di esse attività collettive autogestite e fuori dalle logiche del mercato.

One response to “L’articolo 66”

  1. […] domandiamo quale politica (scellerata) vende beni prduttivi e pubblici per saldare un po’ di debito oggi e chiedere […]